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Volontari ‘non occasionali’

Ultimo aggiornamento: 26/09/2025
Domanda: 

Nel registro dei volontari devono essere iscritti i volontari 'non occasionali'?
C’è una definizione chiara e oggettiva di 'non occasionale'?
 

Risposta: 

No, devono essere iscritti solo 'i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale' ex co. 1, art. 17 Cts. 
Il D.M. 6 ottobre 2021 prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali”.

Per quanto concerne la distinzione tra occasionalità e non occasionalità (abitualità), nell’ambito del volontariato, ma anche in altri ambiti, né la Legge né, al momento, alcun decreto di attuazione o circolari/note ministeriali (la c.d. attività interpretativa) hanno risolto il dilemma. 
Solo la c.d. ‘dottrina’, cioè gli studiosi o autori, sono sufficientemente concordi a ritenere che può essere qualificato/definito come ‘volontario non occasionale/abituale’ colui che assicura nell’associazione una presenza e una azione di volontariato con carattere sistematico/seriale e costante, indipendentemente dal numero di ore svolte e dal tipo di attività eseguita. 
La Legge, l’Amministrazione e la Giurisprudenza non esplicitano i termini per quantificare l’occasionalità, ma molto probabilmente questa si deve sostanziare in un’attività del volontario che sia incardinata nell’attività istituzionale dell’ente, esercitata con cadenza periodica e costante.

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