Una associazione culturale non iscritta al Runts, ma iscritta nell'elenco delle Associazioni del proprio comune di residenza, quando è presente ad iniziative pubbliche con uno stand per vendere prodotti artigianali eseguiti dai soci volontari è sottoposta all'obbligo del tesserino degli hobbisti?
La risposta alla domanda è NEGATIVA: una associazione - soggetto collettivo costituito e composto da più persone fisiche (associati volontari o non) – in quanto tale non è soggetta all’obbligo del tesserino di riconoscimento (ex ‘tesserino dell’hobbista’).
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina nazionale che regolamenti l’attività hobbistica: si rinvia, infatti, alle varie disposizioni regionali.
La Regione Toscana con la Legge n. 30 del 05/08/2021, pubblicata sul BURT n. 74 in data 11/08/2021, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), integrando la precedente disciplina relativa ai c.d. “hobbisti” introdotta dalla L.R. 68/2020.
Con la nuova Legge 30/2021, il termine “hobbista” viene sostituito dalla più ampia definizione di “non professionista”, inteso come operatore non professionale del commercio (e, quindi, soggetto non in possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 34) il quale vende o baratta, in modo saltuario o occasionale, merci da lui stesso prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100 euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000 euro). Inoltre, con la stessa legge viene incrementato il numero di manifestazioni a cui ciascun operatore non professionale può partecipare annualmente (si passa da 6 a 10).
L’attività hobbistica, come risulta dalla nuova definizione normativa regionale, assume carattere PERSONALE, vale a dire, si riferisce ad un operatore persona fisica che vende (o baratta) occasionalmente merci da lui prodotte di modico valore.
Il rilascio del tesserino di riconoscimento – da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che contiene le generalità e la fotografia del partecipante - non è cedibile e implica la valutazione di requisiti in capo ad una persona fisica e non ad un soggetto collettivo.
Infatti, i principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore “non professionista” previsti dall’art. 40 bis della L.R. 62/2018, risultano essere i seguenti e non potrebbero essere imputati ad una ASSOCIAZIONE:
essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della L.R. 62/2018 – Codice regionale del Commercio;
attestazione, da parte del soggetto non professionista, che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
impossibilità di farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.