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Obbligo di indicare nello statuto la sede legale

Domanda: 

Esiste un articolo del D.Lgs.117/2017 in cui si dice che la sede legale va indicata nello Statuto degli enti non profit?
L'art. 21 è poco chiaro e si riferisce all'Atto Costitutivo.

Risposta: 

La sede legale é una clausola inderogabile dello Statuto o dell'Atto Costitutivo di qualsiasi ETS e la fonte normativa generale é l'art. 21, co. 1 CTS.
Anzitutto é da precisare che l'art. 21, co. 2 conferma ciò che é scontato nel diritto societario, e cioé che "Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo": in altri termini, tutte le volte che nel Codice si parla di "atto costitutivo" ci si riferisce anche allo "statuto"; quindi, l'atto costitutivo o lo Statuto devono indicare la sede legale dell'ente.
Altri riferimenti normativi che confermano la posizione precedente:
- l'art. 5, co. 1 del D.M. 15/09/2020, istitutivo del RUNTS, rimarca che la "individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente é effettuata in via ordinaria su base territoriale"; ciò significa che l'ufficio competente sarà quello sul cui territorio l'ente avrà la propria sede legale;
- l'art. 8, co. 6 del medesimo decreto, richiede nella domanda di iscrizione nel RUNTS, fra le altre informazioni, anche "la sede legale".

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