Erogazione compensi ad ex volontari

Domanda: 

La scrivente associazione svolge, tra le altre attività, una scuola di italiano per migranti grazie ad una ventina di insegnanti volontari (per la maggior parte laureati in attesa di impiego).

Per gestire la parte organizzativa della scuola è stato deciso di attivare una collaborazione con una persona che percepisce un compenso comunque limitato (circa 500 euro al mese). Si pensava di scegliere il collaboratore tra gli insegnanti volontari facendoli ‘girare’ per un periodo breve, cioè fare un contratto per sei mesi con uno dei volontari, per i successivi 6 mesi con un altro volontario e così via.

Tenuto conto del divieto di pagare compensi ai volontari di una organizzazione di volontariato, è fattibile quanto sopra esposto, facendo recedere il volontario prima della decorrenza della collaborazione retribuita per poi farlo rientrare come volontario dopo la scadenza del contratto?

Risposta: 

Se, come dovrebbe essere, il volontario è aderente (associato) alla scrivente associazione, il recesso rappresenta sicuramente una causa di scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla persona interessata. Quindi, dal momento in cui il recesso è efficace, cioè a partire dall'accettazione, con delibera, da parte del Consiglio direttivo, della dichiarazione scritta di recesso (salvo diversa disposizione statutaria), la persona interessata può essere retribuita - con uno dei contratti legittimamente previsti nel nostro ordinamento (e, quindi, escludendo la tipologia inammissibile del c.d. ‘rimborso spese forfettario') - dall'associazione per un tempo determinato oppure indeterminato.

Ciò che è valido sotto il profilo formale, potrebbe essere contestato, a seguito di verifiche e/o accertamenti tributari/amministrativi/previdenziali, dagli uffici preposti a tali controlli, nella misura in cui ravvedessero – proprio per la temporaneità dell'incarico e per una sorta di ‘turnazione' tra i membri della compagine associativa dell'Associazione – una violazione al fondamentale principio della effettività del rapporto associativo. 

Vale a dire, si potrebbe pregiudicare la validità del recesso, anche questo potenzialmente a tempo indefinito. 
Nel caso di specie risulterebbe facilmente dimostrabile, dopo qualche anno di ‘turnazione', che il recesso è solo strumentale per aggirare l'altrettanto fondamentale principio del volontariato, cioè quello della gratuità delle prestazioni degli aderenti.

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