Entrata in vigore statuto adeguato alla Riforma del Terzo Settore

Domanda: 

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione ha deliberato all'unanimità l'approvazione dello Statuto, adeguato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e lo ha registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale.
Ciò premesso, si richiede di conoscere se lo Statuto è in vigore dal giorno successivo alla sua registrazione oppure la validità deve intendersi operante solo a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

Risposta: 

Lo Statuto modificato è in vigore dalla data di approvazione dell’Assemblea – salvo diversa ed espressa disposizione statuaria – e non dal giorno successivo alla data di registrazione.

L’operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) rileva sul piano fiscale e non su quello civilistico, vale a dire a livello delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 266/1991 (per le ODV) e dal D.Lgs. n. 460/1997 (per le ONLUS) e non a livello di efficacia delle disposizioni statutarie.

Mentre le nuove agevolazioni fiscali, in materia di imposizione diretta, delle ODV e degli altri ETS, si applicheranno successivamente alla operatività del RUNTS, le nuove disposizioni statutarie – se accolte, come nella fattispecie in un nuovo statuto adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. (Codice del Terzo settore) – sono immediatamente eseguibili ed efficaci.

Certamente, nel nuovo testo statutario vi saranno alcune disposizioni che non possono essere applicate poiché l’attuazione è subordinata alla pubblicazione di decreti ministeriali.

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