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Creazione circolo con bar

Ultimo aggiornamento: 23/05/2025
Domanda: 

Vorrei un'informazione: se volessimo creare un circolo con all'interno un bar, le imposte dirette fino a 130.000 prevedono una aliquota al 3% come la 398?

L'Iva sulle vendite da versare sarà pari al 50% dell'iva a debito?

Risposta: 

Le associazioni senza scopo di lucro, inclusi i CIRCOLI, che svolgono attività commerciali abituali come la somministrazione di alimenti e bevande (BAR), ai sensi dell'art. 144 del Tuir (D.P.R. 917/1986) sono obbligati – in linea generale - a tenere una contabilità fiscale separata, oltre a richiedere il numero di partita IVA, iscriversi al REA alla Camera di Commercio e scegliere un idoneo regime contabile che determinerà anche le scritture da tenere.

La LEGGE 398/1991 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le associazioni non iscritte al RUNTS che realizzano, da attività commerciali abituali, proventi annui non superiori ad Euro 400.000.

L’opzione al regime ex L. 398/91 si esercita con apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime.

Successivamente, occorre comunicare la scelta all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO, nella prima dichiarazione IVA. In ogni caso nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

IRES

Le associazioni che adottano questo regime contabile fiscale agevolato, determinano il reddito imponibile ai fine IRES applicando all'ammontare di proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. La tassazione è calcolata secondo l'ordinaria aliquota IRES. Avviene applicando il principio di cassa, ma ai proventi incassati vanno aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati.

Il pagamento dell'imposta avviene con il modello Unico Enti non commerciali, nei termini di legge.

IVA

Per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali", le associazioni applicano le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento e spettacolo – art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972.

L'IVA da versare verrà determinata sottraendo all'IVA incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (incluse attività di sponsorizzazione e pubblicità) (1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofoniche).

La tassazione ai fini IVA avviene applicando il principio di competenza. L'Iva dovuta va versata con cadenza trimestrale, entro il 16 del giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24.

Se il CIRCOLO si iscrive al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sez. b) relativa alle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), in relazione alle attività commerciali svolte, come quella di somministrazione alimenti e bevande (BAR), è possibile applicare – dal periodo d’imposta 2026 – il regime forfetario ex art. 86 CTS (Codice del Terzo Settore), e non il regime ex L. 398/1991, se nel periodo d’imposta precedente ha percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130mila euro. Le APS che applicano questo speciale regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività del 3 per cento.

Ai fini IVA, all’APS che si avvale di questo regime, valgono le seguenti disposizioni di cui al comma 7 del citato art. 86:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per queste operazioni le APS che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi dell’art. 85, co. 4 del CTS, per le APS ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei seguenti  soggetti: degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati alla lett. a).

IVA
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