Adeguamento statuto Odv alla nuova disciplina prevista dal Cts

Domanda: 

In quanto Odv dobbiamo fare un adeguamento in merito alla Riforma del terzo settore?

Risposta: 

Le Odv che intendono essere destinatarie/beneficiarie della Riforma del terzo settore, dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina prevista dal Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/217).
Particolare attenzione andrà prestata all'abrogazione del regime Onlus. Tali soggetti infatti, dovranno valutare se iscriversi al RUNTS e, in caso affermativo, in quale specifica sezione di questo eventualmente collocarsi, tenuto conto della propria identità sostanziale. Quindi, é un momento di scelta importante per una Onlus poiché di questa qualifica (di carattere esclusivamente fiscale) non resterà neppure il nome: la Riforma del terzo settore prevede l'uscita di scena del regime fiscale agevolato previsto da vent'anni per le Onlus (D.Lgs. n. 460/1997) e il debutto di nuovi regimi fiscali. Perchè scatti definitivamente il cambio di rotta sono ancora necessari 2 passaggi:
1) il via libera della Commissione europea sui nuovi regimi forfettari di tassazione per gli ETS previsti dalla Riforma;
2) la creazione del RUNTS, già avvenuta. Iscriversi al RUNTS non é obbligatorio ma se un ente non lo farà rinuncerà a gran parte deli benefici fiscali, finanziari e di altra natura previsti dal Codice, rischiando poi la devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi (la conseguenza che è sempre derivata, finora, dalla perdita di qualifica Onlus).
La scelta dovrà essere effettuata prima della definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 460/1997. Se l'Associazione si adeguerà alle nuove disposizioni, infatti, potrà rimanere iscritta nell'Anagrafe Onlus fino alla sua chiusura e applicare, senza soluzione di continuità, i benefici attuali e futuri. 

Le MODIFICHE STATUTARIE da apportare al vigente Statuto presuppongono l'approfondimento delle seguenti variabili: attività effettivamente svolta e quella prevista per il medio periodo; tipologia e consistenza delle entrate; composizione della base associativa e lavorativa (risorse volontarie o retribuite); presenza di diritti reali su immobili; tipologia dei destinatari delle attività (terzi, o associati); eventuale modalità commerciali di svolgimento delle attività associative; grado di imprenditorialità effettivamente sperimentato nella gestione; gratuità o corrispettività delle prestazioni; presenza o meno di avanzi di gestione, ....

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