Organizzazione di gite tramite tour operator

Domanda: 

L'associazione, non avendo introiti oltre quelli istituzionali (quote associative e proventi 5x1000), ha una fiscalità agevolata e quindi non ha un commercialista e non fa alcuna dichiarazione dei redditi annuale. Vorrebbe quindi iniziare a proporre ai propri associati gite 'importanti' appoggiandosi a tour operator. Ovviamente, non vorrebbe perdere la fiscalità agevolata proponendo agli associati tali gite da pagare direttamente ai tour operator. Questi ultimi vorebbero, tuttavia, fare pubblicità in tutte le agenzie e inserire il logo associativo in quanto organizzatori tecnici.
1) Come si deve impostare questa collaborazione con i tour operator? Come si deve fare la pubblicità?
2) E' possibile pubblicizzare un prezzo e i tour operator?
3) I non associati che desiderano partecipare si dovrebbero iscrivere all'Associazione: per l'Agenzia delle Entrate è comunque attività commerciale?
4) La pubblicità dei tour operator con il nostro logo rappresentano dichiarazioni commerciali perseguibili dall'Agenzia delle Entrate?
Cosa ci consigliate di fare per non cadere nelle maglie dell'Agenzia delle Entrate e svolgere la gite con tranquillità?

Risposta: 

Dalle informazioni riportate nei quesiti, si desume che lo schema organizzativo delle 'gite culturali' che l’Associazione intende proporre con la collaborazione di un Tour Operator (TO), é il seguente: il TO (ente commerciale), nell'ambito delle proprie attività commerciali, pubblicizza le gite, le organizza e incassa, contabilizzandoli nel proprio bilancio, i corrispettivi degli associati, mentre l’Associazione (ente non commerciale) propone e promuove le gite perseguendo meglio i propri scopi statutari/istituzionali. Se l’Associazione si limita ad individuare gli itinerari turistici e a promuovere queste gite, che vengono gestite (anche economicamente) dal TO, senza percepire - in forma diretta (es: % del corrispettivo gita a favore dell'Associazione) o indiretta (es: donazione o contributo del TO all’Associazione, anche in un successivo momento), al di là dell'interesse non economico di diffondere queste opportunità culturali ad associati e terzi, non si può configurare - sotto il profilo fiscale - una operazione commerciale per l'Associazione, anche se i partecipanti alla gita sono terzi.

Quindi, la riposta alle domande é la seguente:
1) Il rapporto di collaborazione é libero. Si consiglia, tuttavia, di rispettare anche a livello formale delle comunicazioni alla base associativa il vincolo della estraneità dell’Associazione alla gestione della gita. Pertanto sarebbe da evitare, per motivi fiscali, di evidenziare il ruolo di 'organizzatore tecnico'. Si consiglia, a proposito, di inserire solo il logo dell'Associazione (al fine di richiamare più clienti per il TO) senza definire formalmente il rapporto di collaborazione, peraltro limitato solo alla promozione dell'evento presso i propri associati.
2) Nello schema operativo di cui al punto 1), la risposta é affermativa.
3) Nello stesso schema operativo di cui al punto 1, possono partecipare alla gita anche terzi (non associati): per il TO tutte le entrate sono commerciali, sia quelle provenienti dagli associati che quelle provenienti da terzi.
4) L'inserimento del logo dell’Associazione non rappresenta, di per sé, indicatore di commercialità dell'operazione anche se, naturalmente, ciò dovrebbe determinare un incremento delle vendite e, quindi, dell'imponibile con interesse reciproco Amministrazione Finanziaria/Tour Operator. D'altro canto, l'Associazione dirotta le entrate commerciali relative alle gite al TO che, in ogni caso, é tassato dal Fisco.

In alternativa o congiuntamente alla precedente azione promozionale di gite (ruolo 'indiretto'), l’Associazione può, in quanto Ente di Terzo Settore - previa esplicitazione nel proprio Statuto dell'attività di "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale" - gestire 'direttamente' le gite in un quadro di fiscalità agevolata, se riconducibili alle attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) e realizzate senza l'ottenimento di alcun avanzo di gestione (entrate non superiori alle spese effettive).

La gestione diretta di gite é consentita anche dalla Regione Toscana alle condizioni riportate nell'art. 98 della L.R. n. 86/2016 che disciplina il sistema turistico regionale. Infatti, la norma citata così dispone: "1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell’arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni. 2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell’arco dell’anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti. 3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. E’ altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro dell’iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 97, comma 1, lettera a). 4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell’arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipulazione dell’assicurazione".

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