Volontariato occasionale e continuativo

Domanda: 

Come si differenzia l’attività volontaria occasionale da quella continuativa? Quante ore o giorni un volontario deve svolgere in un anno per essere considerato continuativo?

Risposta: 

Non ci sono indicazioni normative o di prassi. Nelle more di un chiarimento ministeriale è opportuno che sia il singolo ente a stabilire quali siano i criteri per distinguere i volontari non occasionali (e quindi da iscrivere al Registro) da quelli occasionali. Si consiglia di fare un’apposita delibera dell’organo direttivo, utile per dimostrare la coerenza di comportamento in caso di controlli.

Si potrebbero assumere come criteri quelli dell’assiduità e della continuatività del proprio impegno. Certamente la continuità si deve sostanziare in un’attività del volontario che sia incardinata nell’attività istituzionale dell’ente, esercitata con cadenza periodica e costante (indipendentemente dal numero di ore svolte e dal tipo di attività eseguita).

Ciò che il Codice del Terzo Settore e il Dm di riferimento specificano in modo chiaro è che gli obblighi assicurativi valgono per tutti i volontari, anche quelli occasionali.

D'altra parte, non si considera volontario il soggetto, associato, che intervenga occasionalmente a coadiuvare gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (co.6 dell’art.17 Codice Terzo Settore).

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