Quali sono le misure di trasparenza previste dalla riforma del Terzo Settore?
Ciascun ETS che utilizza risorse messe a disposizione - a vario titolo – dalle Amministrazioni pubbliche ha l’obbligo di rendere conto dell’impatto dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo delle risorse ricevute.
Ciò implica un obbligo informativo di tipo «rendicontazionale» posto in capo ad ogni ETS di informare per quanto concerne le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, i processi seguiti e i risultati ottenuti, affinché si possano valutare la coerenza tra le loro aspettative e quanto effettivamente realizzato a favore della comunità e dei beneficiari e/o destinatari – diretti o indiretti – di riferimento.
A livello di bilanci e rendiconti:
Tutti gli ETS devono redigere e depositale il BILANCIO DI ESERCIZIO secondo i modelli ministeriali (D.M. n. 39 del 05/03/2020) (art. 13 Cts)
Gli ETS con entrate annue > 1 mln euro e le imprese sociali devono redigere, deposito e pubblicare il BILANCIO SOCIALE secondo le linee guida (D.M. del 04/07/2019) (art. 14, co. 1 Cts)
Gli ETS con entrate annue > 100 mila euro devono pubblicare i COMPENSI, a qualsiasi titolo attribuiti, agli amministratori, dirigenti, sindaci e associati (art. 14, co. 2 Cts)
Gli ETS non commerciali devono redigere e depositare RENDICONTO e RELAZIONE RACCOLTA PUBBLICA OCCASIONALE DI FONDI ex le linee guida (D.M. 09/06/2022) (art. 87, co. 6 Cts)
Gli ETS beneficiari del 5xmille redigere, pubblicare e comunicare il RENDICONTO e RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 8, co. 1-2 D.Lgs. n. 111/2017)
Inoltre, tutti gli ETS (oltre ad altri enti) devono pubblicare entro il 30/06 di ogni anno - nei propri siti internet o analoghi portali digitali (social network, sito web della rete associativa) - le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale (es: 5 per mille) e privi di natura corrispettiva (es: convenzioni con rimborso spese), retributiva o risarcitoria, agli stessi enti effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle P.A., se di importo pari o superiore a 10.000 euro (L.n.124/2017).
Viene prevista anche la valutazione dell’impatto sociale (D.M. del 23/07/2019), quale strumento sperimentale e non obbligatorio finalizzato a valutare la qualità e quantità dei servizi e le ricadute verificabili nel breve, medio e lungo termine per interventi ed azioni di durata > 18 mesi o di valore > 1 mln di euro, sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.