Cerca in Cesvot

Strumenti, servizi e contenuti per la tua associazione

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Ultimo aggiornamento: 14/10/2025
Domanda: 

Come devono essere tenute e conservate le scritture contabili?

Risposta: 

Gli ETS non commerciali che non applicano il regime forfetario ex art. 86, a pena di decadenza dei benefici fiscali, devono: 

  • Per l’ATTIVITA’ COMPLESSIVAMENTE SVOLTA, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di esercizio di cui all’art. 13, distinguendo le attività diverse da quelle di interesse generale, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore di quello indicato dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (questi obblighi sono assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari). 

    Gli ETS non commerciali che hanno conseguito proventi annui < a 300.000 euro 0 a 60.000 euro possono tenere, in alternativa alle scritture contabili di cui al punto precedente, il rendiconto per cassa (ex art. 13, co. 2 e 2-bis).

  • Per le ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ COMMERCIALI, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (contabilità semplificata per le imprese minori) anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al co. 1 del medesimo articolo (in relazione alla attività commerciale c’è l’obbligo di tenere la contabilità separata).

  • Per le RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI, inserire nel bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e spese di ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna sensibilizzazione.

×