Come devono essere tenute e conservate le scritture contabili?
Gli ETS non commerciali che non applicano il regime forfetario ex art. 86, a pena di decadenza dei benefici fiscali, devono:
Per l’ATTIVITA’ COMPLESSIVAMENTE SVOLTA, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di esercizio di cui all’art. 13, distinguendo le attività diverse da quelle di interesse generale, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore di quello indicato dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (questi obblighi sono assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari).
Gli ETS non commerciali che hanno conseguito proventi annui < a 300.000 euro 0 a 60.000 euro possono tenere, in alternativa alle scritture contabili di cui al punto precedente, il rendiconto per cassa (ex art. 13, co. 2 e 2-bis).
Per le ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ COMMERCIALI, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (contabilità semplificata per le imprese minori) anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al co. 1 del medesimo articolo (in relazione alla attività commerciale c’è l’obbligo di tenere la contabilità separata).
Per le RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI, inserire nel bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e spese di ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna sensibilizzazione.