Stipula di un contratto di comodato d'uso all’estero

Domanda: 

La nostra associazione sostiene un progetto di solidarietà internazionale in Perù dove è stato ristrutturato un edificio fatiscente.

Vorremmo nominare una persona che in Perù possa essere il Procuratore dell'associazione e che possa agire in nome e per conto di essa: la persona identificata è il parroco che attualmente gestisce il progetto, in qualità di laico e non della funzione religiosa attualmente ricoperta. A questo proposito sono già stati fatti alcuni passaggi: atto notarile di nomina di questa persona come legale rappresentante in Perù; traduzione ufficiale di tale atto dal Console peruviano in Italia; invio dell'atto in originale in Perù. Si chiede se questa procedura per la nomina del Procuratore in loco sia corretta.

L'edificio che ospita tutte le attività associative in Perù è di proprietà di una istituzione religiosa con la quale vorremmo regolarizzare la nostra presenza, al fine anche di tutelarci di fronte ad un possibile alternarsi ai vertici dell'istituto religioso. A tal fine stiamo predisponendo un contratto di comodato d'uso da firmare di fronte a un notaio in loco. Si chiede se questa procedura è corretta e se debbano essere fatti ulteriori passaggi in Italia. 

La Presidente dell'associazione parte per il Perù con l'obiettivo anche di sistemare questi aspetti. Attualmente il parroco che gestisce il progetto in loco (e che è la persona designata come Procuratore in Perù) è anche la stessa persona che firmerebbe il comodato d'uso per la presenza nell'edificio a nome dell'istituzione religiosa proprietaria. Pertanto la Presidente pensava di firmare lei l'atto di comodato, e di concludere l'iter per avere il procuratore in loco. E' tutto corretto, alla luce dai passaggi già fatti?

Risposta: 

Al fine di dimostrare, all'occorrenza, l'attività svolta dall'associazione e le finalità perseguite, conviene tradurre il contratto di comodato d'uso in lingua italiana, meglio di fronte all'autorità diplomatica. 

Per quanto concerne il soggetto che andrà a stipulare il predetto contratto per conto dell'associazione (parroco vostro rappresentante o Presidente), è necessario premettere che, secondo l'art. 60 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, dovendo il rappresentante operare all'estero, la legge applicabile alla procura è quella del luogo in cui il rappresentante (nella specie il parroco) esercita i poteri conferiti dalla procura. Occorrerebbe, quindi, aver riguardo alla disciplina vigente in Perù in materia di rappresentanza. 

Per superare l'impasse, il contratto potrebbe essere sottoscritto dalla Presidente dell'associazione e, onde evitare che tale comportamento venga inteso come revoca tacita della procura conferita al parroco (in questo senso muove la normativa italiana), potrebbe essere opportuno uno scambio di corrispondenza da cui risulti l'esclusione di una tale intenzione. In questo caso sarebbe prudente comunque da verificare se, secondo la normativa vigente in Perù, in presenza di una procura, il rappresentato (associazione in persona del presidente) può validamente stipulare un contratto al posto del rappresentante (parroco).

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