Sponsorizzazioni e ODV

Domanda: 

Vorrei sapere se una ODV può fare sponsorizzazioni in via del tutto occasionale.

Risposta: 

La sponsorizzazione è un contratto 'atipico', stipulato anche verbalmente (come nel caso di un bando), a prestazioni corrispettive, nel quale un soggetto (nella fattispecie, una ODV - Organizzazione Di Volontariato o ‘sponsee’) si impegna a collegare ad un determinato evento o documento il marchio di un altro soggetto (impresa o ‘sponsor’), in cambio di un corrispettivo  al fine di divulgare e diffondere la notorietà e l’immagine sul mercato, in modo che il pubblico venga emotivamente indotto, anche nel lungo periodo, a preferire lo sponsor e, conseguentemente, a garantirgli un ritorno economico.
Nella sponsorizzazione sono previsti, quindi, obbligazioni a carico di entrambe i soggetti.

L’elemento caratterizzante del rapporto di sponsorizzazione è dunque la sinallagmaticità delle prestazioni. Non ci troviamo quindi di fronte ad un atto di liberalità che non trova alcuna controprestazione poiché quello di sponsorizzazione è, a tutti gli effetti, un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso in cui entrambe i contraenti si impegnano a prestazioni di dare o fare in favore della propria controparte.

Relativamente agli aspetti fiscali, la disciplina I.V.A., alla lett. i), co. 5, art. 4 del D.P.R n. 633/1972, fissa il principio generale definendo ‘in ogni caso’ commerciali le operazioni aventi per oggetto la sponsorizzazione o la pubblicità.
La lett. d), co. 4, art. 148 del T.U.I.R. definisce anche ai fini delle imposte dirette le attività di sponsorizzazione e di pubblicità come attività ‘oggettivamente commerciali’, cioè considerate sempre e comunque commerciali.

La scrivente ODV, per la natura delle attività esercitate non potrebbe – diversamente dalle APS, società di mutuo soccorso e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) - svolgere tali operazioni, in quanto non previste tra le fonti di entrata dalla abrogata L. n. 266/1991 e neppure nell'apposito D.M. 25 maggio 1995, attualmente in vigore, riguardante i criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.
Quindi, in nessun modo le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità possono essere effettuate come attività commerciali marginali e rientrano sempre tra le attività commerciali con tutti gli obblighi e le conseguenze (fra le quali, l’apertura della Partita Iva e la tenuta di una contabilità fiscale, sia pure di tipo forfetario) che ne conseguono.
Il co. 5, art. 79 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) consente tuttavia lo svolgimento di attività di sponsorizzazione per tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore) incluse, pertanto, le ODV,  nel rispetto dei criteri previsti all’art. 6 dello stesso decreto per le attività diverse da quelle di interesse generale. 

Ammessa, con dubbi nell’attuale periodo transitorio della Riforma del Terzo settore, la possibilità per le ODV di svolgere attività di sponsorizzazione, la quale tuttavia è per natura non occasionale, le importanti conseguenze fiscali per le ODV (soprattutto quelle non dotate di Partita Iva) in riferimento a ciascuna tipologia di tributo, sarebbero le seguenti:

  • Imposta di registro: il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali sia previsto l'obbligo della registrazione, per cui l’imposta di registro non sarà dovuta fintanto che non si registra il contratto;
  • Imposta di bollo: questa imposta deve essere, in generale, comunque assolta, in misura fissa, salve le esenzioni;
  • IVA: le prestazioni di sponsorizzazione sono considerate attività commerciale e quindi soggette ad aliquota Iva ordinaria, con obbligo di fatturazione;
  • IRES: le prestazioni di sponsorizzazione - anche se ‘teoricamente’ occasionali - sono considerate attività commerciale: vanno dichiarate, quindi, sul Modello Unico e assoggettate all’imposta.
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