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Spese di utenza sostenute dal Presidente nella propria abitazione

Ultimo aggiornamento: 06/08/2025
Domanda: 

La nostra Associazione ha come sede la casa (di proprietà) del Presidente dell'Associazione, dove si svolgono le riunioni dell'Associazione e si conservano tutti gli archivi e materiali dell'Associazione.

Immaginiamo che sia una situazione frequente, per cui ci chiediamo se è possibile caricare una parte delle spese della proprietà (luce, riscaldamento, condominio, ecc.) sul conto dell'Associazione, e in tal caso, quale sarebbe una percentuale ragionevole?

La formula potrebbe essere "euro x per contributo spese sede" con versamento dal conto dell'Associazione al conto personale del Presidente?

Risposta: 

In linea generale, è possibile imputare al bilancio di esercizio (Mod. B o Mod. D) dell’Associazione una quota delle spese di utenza (luce, acqua, gas, telefono, condominio, ecc.) dell’abitazione del Presidente, se questa è effettivamente utilizzata per la realizzazione dei fini e/o attività associative come, ad esempio, luogo di riunione, di magazzino, di archivi, ….

 

Si consiglia, tuttavia, di deliberare nel Consiglio direttivo che l’abitazione del Presidente è utilizzata come sede legale e operativa dell’Associazione e, proprio per questo motivo, anche deliberare le modalità di rimborso che dovrà essere proporzionato al grado di utilizzo della casa per fini associativi (ad esempio: in relazione alla metratura dei locali adibiti o alle ore effettive di utilizzo).

 

Ai fini contabili, si consiglia anche di fare una nota spese intestata all’Associazione per la quota rimborsata. 

 

Se questa documentazione non venisse prodotta e conservata, ci potrebbe essere il rischio di considerare il contributo come compenso al Presidente ed eventualmente collegabile ad una distribuzione indiretta degli utili ex art. 8 Cts.

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