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Sicurezza sui luoghi di lavoro nelle associazioni di volontariato

Ultimo aggiornamento: 05/05/2026
Domanda: 

Cosa norma il D.Lgs.81/08 relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavori per una associazione di volontariato?

Risposta: 

Il D. Lgs. 81/08 è la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Detto decreto prevede che se un’organizzazione di volontariato per lo svolgimento della propria attività si avvale solo di volontari (ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 117/2017) o volontari che svolgono il servizio civile, possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile (art. 3, comma 12-bis, D. Lgs. 81/08). Tuttavia rimane l’obbligo, per il datore di lavoro di organizzazione, di informazione, formazione e sorveglianza per i volontari che operano presso l’organizzazione stessa (artt. 2, 3 e 21 D. Lgs. 81/08). 
Pertanto il datore di lavoro è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Quanto suddetto implica che:
- venga effettuata una valutazione dei rischi (senza necessità di redigere il documento come previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08) come base per fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti nello svolgimento della propria mansione;
- vengano definite ed attuate le misure di prevenzione ed emergenza derivanti dalla valutazione dei rischi.

Se un’organizzazione di volontariato ha lavoratori subordinati o equiparati (anche uno solo), sussiste sempre l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento (art. 28) ed è obbligata ad applicare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Per maggiori approfondimenti sul tema della sicurezza “applicata” al volontariato, si rimanda al documento allegato.

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