Cosa norma il D.Lgs.81/08 relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavori per una associazione di volontariato?
Il D. Lgs. 81/08 è la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Detto decreto prevede che se un’organizzazione di volontariato per lo svolgimento della propria attività si avvale solo di volontari (ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 117/2017) o volontari che svolgono il servizio civile, possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile (art. 3, comma 12-bis, D. Lgs. 81/08). Tuttavia rimane l’obbligo, per il datore di lavoro di organizzazione, di informazione, formazione e sorveglianza per i volontari che operano presso l’organizzazione stessa (artt. 2, 3 e 21 D. Lgs. 81/08).
Pertanto il datore di lavoro è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Quanto suddetto implica che:
- venga effettuata una valutazione dei rischi (senza necessità di redigere il documento come previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08) come base per fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti nello svolgimento della propria mansione;
- vengano definite ed attuate le misure di prevenzione ed emergenza derivanti dalla valutazione dei rischi.
Se un’organizzazione di volontariato ha lavoratori subordinati o equiparati (anche uno solo), sussiste sempre l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento (art. 28) ed è obbligata ad applicare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Per maggiori approfondimenti sul tema della sicurezza “applicata” al volontariato, si rimanda al documento allegato.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| enti_del_terzo_settore_quadro_sintetico_degli_adempimenti_in_materia_di_salute_0.pdf | 494.97 KB |

