Quali sono gli aggiornamenti che devono essere riportati sul Runts?
Tutti gli Ets iscritti al Runts devono comunicare, entro 30gg:
- La modifica della PEC e del telefono
- Il cambiamento della SEDE LEGALE e l’apertura e/o la modifica di SEDI SECONDARIE
- L’apertura della PARTITA IVA
- La modifica delle ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE e DIVERSE
- Le modifiche dello STATUTO (o del REGOLAMENTO per gli enti religiosi)
- La PERDITA della QUALIFICA DI ENC (entro 30 gg dalla chiusura del periodo d’imposta)
- La modifica delle generalità del RAPPRESENTANTE LEGALE e degli altri titolari delle CARICHE (con indicazione dei relativi poteri, eventuali limitazioni e data di nomina)
- La modifica dell’ORGANO DI CONTROLLO e del REVISIONE LEGALE DEI CONTI (da allegare anche la dichiarazione di accettazione di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali)
- La TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE
- I provvedimenti dell’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O TRIBUTARIA che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione
Le ODV e le APS devono anche comunicare (D.M. 106/2020, art. 8, co. 6, lett. r):
- ENTRO il 30 giugno di ciascun anno con riferimento al 31/12 dell’anno precedente
-N° ASSOCIATI cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero persone fisiche e numero enti diversi da persone fisiche, specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento
-N° VOLONTARI iscritti nel Registro dei volontari (non occasionali) e N° VOLONTARI degli enti aderenti di cui l’ente (di 2° livello) si avvale
-N° LAVORATORI DIPENDENTI E/O PARASUBORDINATI con apertura di posizione assicurativa
ENTRO 30 giorni dal verificarsi dell’evento comunicare
EVENTUALE RIDUZIONE DEL N° ASSOCIATI al di sotto dei limiti di cui agli artt. 32, co. 1-bis e 35, co. 1-bis Cts

