Quali sono le responsabilità del Presidente di una associazione non riconosciuta?
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale. Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.
E' importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione (non riconosciuta) di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato affare. Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero consiglio direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.
La responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell'associazione non è, quindi, direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma all'attività contrattuale o negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, attività da cui scaturiscono degli obblighi a carico dello stesso ente.
La responsabilità penale, invece, resta personale e ricade esclusivamente sul soggetto che ha commesso un fatto illecito.

