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Responsabilità degli amministratori

Ultimo aggiornamento: 10/10/2025
Domanda: 

Quali responsabilità hanno gli amministratori in un ETS?

Risposta: 

Gli amministratori (e i direttori generali, i componenti dell’Organo di controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale) degli ETS, con o senza personalità giuridica, rispondono anche, ai sensi dell’art. 28 Cts, per alcune fattispecie previste dal Codice civile (e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010) in quanto compatibili. 

La GENERICA responsabilità per gli amministratori prevista dall’art. 18 c.c. («gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare del proprio dissenso») è integrata con quella “PROFESSIONALE” delle SPA.

La diligenza degli amministratori – che prima era quella del mandatario (del ‘buon padre di famiglia’) viene ora parametrata alla NATURA DELL’INCARICO e alla SPECIFICA COMPETENZA DEL SOGGETTO (l’amministratore degli ETS deve in ogni caso essere all’altezza dell’incarico per tutelare l’ente e tutti i soggetti coinvolti: associati e terzi - creditori in particolare - per cui non sono più sufficienti la passione e la generosità. Se la carica di amministratore è svolta gratuitamente, la responsabilità per colpa viene valutata con minore rigore ai sensi dell’art. 1710, co. 1 c.c.).

Si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

art. 2392 c.c. prevede la responsabilità solidale degli amministratori verso l’ente dei danni derivanti dall’inosservanza dei “doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”

art. 2394 c.c. prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori dell’ente «per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»; ai sensi dell’art. 2396 c.c. questa responsabilità è estesa anche “ai direttori generali nominati dalla assemblea o per disposizione dello statuto”. 

L’ORGANO COMPETENTE a emettere i provvedimenti sanzionatori è l’Ufficio del Runts.

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