Responsabilità civile per danni

Domanda: 

Vi scrivo a nome del Consiglio direttivo di una associazione il cui scopo sociale è l'assistenza domiciliare oncologica gratuita.
Il Collegio dei Sindaci Revisori ci ha richiesto di modificare i massimali della nostra assicurazione R.C. e di adeguare la polizza infortuni a valori più consoni. Vorremmo pertanto sapere se vi sono dei valori di minima, obbligatori o consigliati, previsti per le associazioni di volontariato come la nostra e, quindi, se la richiesta dei Revisori è lecita.

Risposta: 

Se abbiamo ben compreso si tratta della responsabilità civile per danni che possono essere procurati dai volontari a terzi e non dell'assicurazione dei danni che possono subire i volontari.
Il D.Lgs.117/2017  all'art. 18, tratta dell'“Assicurazione obbligatoria" per gli enti del Terzo Settore”, stabilendo che:

  1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli (il decreto è stato emanato il 6 ottobre 2021).
  3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Non risulta vi siano né indicazioni né vincoli particolari per i danni che nella loro attività possono causare i volontari: varrà, in questo caso, solo la sana prudenza e avvedutezza dei responsabili dell'associazione, per non trovarsi successivamente in problemi di difficile soluzione. Ma in questo caso è evidente che i massimali necessari dipendono dall'attività svolta dai volontari, dalla natura dell'intervento e quindi da una valutazione dei danni che si possono arrecare, fatto salvo un esame della normativa e della giurisprudenza in materia. Vi possono cioè essere norme particolari per alcuni settori di attività che regolano la responsabilità civile degli operatori, inoltre occorre sapere concretamente quando questioni di questo tipo sono giunte davanti a un giudice come le norme sono state applicate. Tutte cose che un buon assicuratore, magari con esperienza specifica nel settore sanitario, sapendo che oltretutto si tratta di un'associazione di volontariato, vi dovrebbe saper dire.

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