Rendicontazione raccolte fondi

Domanda: 

Come devono essere rendicontate le raccolte di fondi?

Risposta: 

La rendicontazione dell’attività di raccolta fondi assolve ad un obbligo informativo verso il donatore e verso la più generale platea dei soci, associati o aderenti degli enti.
Ai sensi dell’art. 87, co. 6 Cts, gli ets non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire all’interno del proprio bilancio di esercizio, un rendiconto specifico.
Questo rendiconto deve essere tenuto e conservato, ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 600/1973; depositato nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell’art. 48, co. 3 Cts e avere un contenuto:
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a).

Questo si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 86 Cts, cioè le aps e odv che svolgono attività commerciale.
Al fine di agevolare gli ets nell’assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi, è stato predisposto un modello di rendiconto allegato alle ‘Linee Guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore’, ai sensi dell’art. 7 Cts emanate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 09/06/2022.

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