Qual è il nuovo regime forfetario per le ODV e APS?
Dal periodo d’imposta 2026, le ODV e APS che svolgono attività commerciali potranno beneficiare del nuovo regime forfettario, modificato dal D.Lgs. 186/2025.
L’art. 2 di questo Decreto ha apportato una modifica significativa all’art. 86, co. 1 del D.Lgs. 117/2017 (Cts), riducendo la soglia dei ricavi conseguiti per poter usufruire di tale regime agevolato dai precedenti 130.000 euro a 85.000 euro, armonizzando così la disciplina a quanto già previsto dalla L. 190/2014 applicabile ad imprese e professionisti.
Le ODV e APS possono avvalersi del regime forfetario comunicando - nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio di attività - di presumere la sussistenza dei suddetti requisiti.
Le ODV che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1%, mentre le APS determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%.
Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 600/1973, i documenti ricevuti ed emessi, le ODV e APS che applicano questo regime forfetario sono esonerati:
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
da operare le ritenute alla fonte;
dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e di conservazione dei relativi documenti (resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'art. 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 696/1996).
Le ODV e APS che applicano il regime forfetario:
per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari di cui al D.P.R. 633/1972 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari: l'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata; trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

