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Quorum assembleari nelle associazioni iscritte al Runts

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026
Domanda: 

Quali maggioranze qualificate per le varie tipologie di assemblee in una associazione iscritta al Runts? Necessario rispettare le prescrizioni del codice civile o sono sufficienti maggioranze via via più complesse (dall’assemblea ordinaria, modifiche statuto, fusione, scioglimento)?

Risposta: 

Per le associazioni con personalità giuridica si applica l’art. 21 c.c.. 

Per le associazioni senza personalità giuridica, il riferimento è l’art. 36 c.c. da applicarsi alla luce del principio di democraticità che richiede “la necessità di evitare che le modifiche statutarie passino per effetto della volontà di pochi, che prevale sulla totalità degli associati (…) Lo statuto dell’ente dovrà fissare un’asticella tale da differenziare i quorum per modifiche statutarie e scioglimento anche in maniera non sensibile rispetto alla formazione della volontà nelle assemblee ordinarie, perché una differenza ci deve stare e la scelta in merito è rimessa all’autonoma determinazione dell’ente (…) senza che sia l’ufficio ad imporre un quorum, potendo quest’ultimo solo rilevare di prevedere un quorum costitutivo e deliberativo per le modifiche statutarie tale da salvaguardare il principio di democraticità ed evitare che lo statuto venga modificato da pochi associati.(…) il quorum può dipanarsi lungo le diverse convocazioni che vengono fatte. Pertanto, una possibile soluzione è differenziare il quorum costitutivo rispetto a quello dell’assemblea ordinaria e graduarlo a scalare (…) L’autonomia dei soggetti si può sviluppare anche in maniera diversa rispetto a tale soluzione, ma il quorum ci deve essere. In merito alla necessaria presenza di un quorum costitutivo per convocazioni assembleari successive alla prima relativamente alle modifiche statutarie, si segnala la nota n. 6214 del 9 luglio 2020 (…) Pertanto, con riguardo alla possibilità di far venire meno il quorum costitutivo dopo la seconda convocazione, è più corretto anche alla luce del principio di democraticità che il quorum costitutivo sia previsto per ogni convocazione successiva alla prima, anche se individuato a scalare. Nell’ipotesi in cui lo statuto nulla preveda circa i quorum costitutivi e deliberativi per l’approvazione delle modifiche statutarie, l’ufficio nulla andrà a rilevare poiché si applicherà l’art. 21 del codice civile (Riunione MLPS – Uffici RUNTS del 2/8/2022)”.

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