Qualificazione giuridico fiscale di una associazione che si occupa di pellegrinaggi

Domanda: 

Siamo un'associazione di promozione sociale con attività prevalente di organizzazione pellegrinaggi a carattere religioso.
Vogliamo sapere se possiamo rimanere un'associazione nel Terzo Settore.

Risposta: 

Se l'associazione intende continuare ad organizzare, in modo prevalente, pellegrinaggi, certamente può configurarsi sotto il profilo giuridico, in base agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. (Cts) un ETS (Ente di Terzo Settore), poiché la gestione dei pellegrinaggi é una delle attività di interesse generale che necessariamente tutti gli ETS devono "esercitare in via esclusiva o principale ... per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La lett. k), co. 1, art. 5 Cts prevede proprio la "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso".

Se, inoltre, per lo svolgimento di questa attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (co. 1, art. 35 Cts) - "il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati" (art. 36 Cts) - la stessa associazione può assumere anche la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale).

Sotto il profilo fiscale, invece, l'associazione si configurerà - dal momento in cui si applicherà la nuova disciplina fiscale (dal periodo d'imposta successivo alla istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore e alla autorizzazione della Commissione europea) - un ente commerciale se i pellegrinaggi vengono svolti con modalità commerciali ai sensi dell'art. 79 Cts, vale a dire se i corrispettivi superano i costi effettivi: in caso contrario, l'ETS - APS si configura come un ente non commerciali.

L'opzione di affiliarsi ad una delle "associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno" (co. 4, art. 85 Cts), consente di non considerare commerciali, anche se effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) l'attività deve essere strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e deve essere effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
2) per lo svolgimento di tale attività non ci si deve avvalere di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

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