Passaggio da registro degli aderenti a registro dei volontari

Domanda: 

L'associazione tiene da anni un registro degli aderenti previsto dal DM del 1992 vidimato dal segretario del Comune.
Il mio quesito riguarda il nuovo registro dei volontari istituito con dm 6 ottobre 2022.
Da quando lo dovevo o devo istituire in sostituzione del precedente?
Oppure la norma va intesa che il vecchio registro continua ad essere valido ma va tenuto secondo le modalità previste dal nuovo decreto?

Risposta: 

La seconda interpretazione é quella corretta: il vecchio registro degli aderenti - vidimato e tenuto secondo le disposizioni contenute nell'abrogato D.M. 14/02/1992 - continua ad essere valido, a condizione che sia integrato (eventualmente) con le informazioni e tenuto con le nuove modalità previste dal D.M. 06/10/2021.

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