L’organo di controllo è sempre obbligatorio? Come può essere composto? Quali competenze ha?
L’organo di controllo, anche di tipo monocratico, è OBBLIGATORIO per le Fondazioni e per le Associazioni (riconosciute o non riconosciute) che superano, per 2 esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) attivo stato patrimoniale: 150.000 euro
2) ricavi o entrate comunque denominate: 300.000 euro
3) dipendenti occupati in media nell’esercizio: 7 unità
L’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L’obbligo sussiste anche per gli enti con personalità giuridica iscritti nel Registro delle Imprese che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato il Revisore Legale
- svolge compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida: il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza e l’art. 2397, co. 2 c.c. sui requisiti professionali: nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno 1 componente.

