L’organo di amministrazione è sempre obbligatorio? Come può essere composto?
L’organo di amministrazione (art.26, co.1-5 Cts) è OBBLIGATORIO nelle Associazioni (riconosciute o non riconosciute) e nelle Fondazioni.
Nelle Associazioni deve essere nominato dalla Assemblea.
Sono previste deroghe per le associazioni con più di 500 associati (nominati anche da altro Organo) e per i primi amministratori (nominati nell’atto costitutivo).
Gli amministratori devono essere scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati (nelle ODV devono essere tutti associati); può essere nominato anche un Amministratore Unico a certe condizioni (Nota MLPS n. 9313 del 16/09/2020).
Si applica l’art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza («Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi é stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi»).
L’Atto Costitutivo o lo Statuto possono:
- subordinare l'assunzione della carica di amministratore a specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai Codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o da reti
- prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati
- prevedere che la nomina di uno o più amministratori possa essere attribuita ad ETS o senza scopo di lucro, ad enti religiosi, a lavoratori o utenti dell'ente: in ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea

