Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per le associazioni di volontariato

Domanda: 

Come rappresentante di una associazione di volontariato, vorrei sapere se la stessa è tenuta alla presentazione del Modello Unico per la dichiarazione annuale dei redditi.
Non abbiamo attività commerciali ma soltanto convenzioni per servizi sanitari e assistenziali, offerte, tesseramento e occasionali incassi per manifestazioni socio-gastronomiche.

Risposta: 

La scrivente associazione si configura, sotto il profilo fiscale, come ente non commerciale, vale a dire un ente che non ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività commerciale. 
Tuttavia, può essere soggetto passivo d'imposta (Ires) e, quindi, obbligata alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, nel caso in cui sia in possesso di redditi considerati tali in base alla normativa tributaria, cioè redditi imponibili.
Quindi, l'associazione deve assicurarsi che non sia in possesso di uno o più di questi redditi.

E' bene ricordare che la soggettività tributaria dell'ente non ha alcun rilievo in ordine al sorgere o meno degli obblighi dichiarativi, cioè, la circostanza di essere ente non commerciale e organizzazione di volontariato  non ha alcuna rilevanza in ordine all'obbligo o all'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: l'obbligo o l'esonero non dipende dunque dalla tipologia giuridico-fiscale assunta dall'associazione, bensì dal possesso o meno dei redditi fiscalmente rilevanti.
Per quanto riguarda la prima categoria reddituale – il reddito d'impresa – sulla base delle poche informazioni date nella domanda, non dovrebbe essere svolta attività commerciale, almeno di tipo abituale, poiché, ai sensi della lett. b), co. 3, art. 143 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali "i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento …. di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi". Tuttavia, se la scrivente associazione non svolge attività extra marginale – cioè al di fuori della tassonomia contemplata nel D.M. 15 maggio 1995 –, si configura come Onlus ‘di diritto', ai sensi del co. 1, art. 150 del Tuir - fino a quando verrà autorizzata dalla Commissione europea la nuova disciplina tributaria degli ETS - "non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale": l'assistenza sociale e socio-sanitaria è configurata ‘istuzionale' dal punto 1), lett. a), co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
Le erogazioni liberali (offerte) e le "somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi (ndr: tesseramento) non concorrono a formare il reddito complessivo" imponibile. 

In riferimento, invece, agli "occasionali incassi per manifestazioni socio-gastronomiche", la marginalità delle entrate, ai sensi del suddetto D.M. 25 maggio 1995 applicabile nel periodo transitorio della Riforma fiscale – e, quindi, la loro non imponibilità - è limitata alle attività di vendita, alle iniziative di solidarietà e alle attività di somministrazione alimenti e bevande, così come regolate nelle modalità esplicitate nelle lettere a) – e) del co. 1, art. 1 del citato decreto. Tuttavia queste attività, affinché non concorrano alla formazione del reddito imponibile, devono essere svolte, ai sensi del co. 2 dello stesso Decreto "senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa". Se non venissero rispettate queste condizioni, le entrate derivanti da questi eventi socio-gastronomici entrerebbero nella categoria reddituale fiscale dei redditi diversi, in quanto l'associazione svolgerebbe una attività commerciale occasionale. L'associazione dovrà accertarsi anche, affinché sia certo l'esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, di non avere la proprietà (o enfiteusi, usufrutto e altri diritti reali) di terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o iscrivibili nel catasto (questi diritti reali genererebbero un reddito fondiario, di terreni o di fabbricati) e di non avere redditi di capitale, quali interessi ed altri proventi derivanti da mutui, prestiti, depositi nonché da altre operazioni quali rendite, utili da partecipazioni in società, fidejussioni, che non siano già tassati alla fonte a titolo d'imposta (definitivo).
Se da queste informazioni e accertamenti eseguiti dalla scrivente associazione, risulta che la stessa non è titolare di redditi d'impresa, redditi fondiario, redditi di capitale e redditi diverso, l'associazione è esonerata dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che se l'associazione invece ha Partita Iva (oltre che il codice fiscale) – ancorché non utilizzata perché non ha svolto attività commerciali ma solo attività istituzionali - è comunque tenuta a presentare il Modello Unico – enti non commerciali. Infatti, come disposto dall'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione fiscale annuale dei redditi i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di Partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito. 

Anche se l'associazione ha dipendenti o collaboratori è tenuta a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta e la dichiarazione Irap. Le Onlus sono invece tenute ad utilizzare il Modello Unico sostanzialmente solo per i redditi fondiari e l'Iva, salva l'ipotesi di esonero da quest'ultimo adempimento nel caso di svolgimento esclusivo di attività esenti. Fermi anche per le Onlus, gli obblighi in materia di Irap e di dichiarazione dei sostituti d'imposta.

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