Obblighi di pubblicità quando si intrattengono rapporti economici con enti pubblici

Domanda: 

Quali obblighi di pubblicità sono previsti a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici?

Risposta: 

L’art. 1, cc. 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici. Dal punto di vista soggettivo, i destinatari dell’obbligo sono:
a) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (art. 13, legge n. 349 del 1986);
b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137, Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005);
c) le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997);
d) le imprese.

La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali (fatta eccezione per le imprese: vedi oltre), le informazioni relative a «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria», superiori a 10.000 Euro, ricevuti da:
a) pubbliche amministrazioni;
b) società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate);
c) società in partecipazione pubblica;
d) soggetti di cui all’art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
i. enti pubblici economici e agli ordini professionali;
ii. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
iii. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Le imprese, anziché nei siti o portali digitali, devono pubblicare gli importi dei vantaggi economici pubblici ricevuti nei propri bilanci (e, segnatamente, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato). Qualora i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, devono essere altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

L’obbligo di pubblicazione scatta qualora la somma degli importi corrisposti, in qualsivoglia forma, dai soggetti di cui sopra, superi i diecimila euro nell’anno di riferimento.

La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

L’art.1, c. 125, terzo periodo, introduce una disposizione sanzionatoria in caso di mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari. In caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di scadenza dell’obbligo.

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