Cosa prevede il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
Il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni (17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR) ridefinisce in modo sostanziale tutta la materia della formazione nell’ambito dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’atto prevede l’abrogazione di tutti i cinque accordi precedenti in materia.
Come previsto testualmente dalle premesse dell’Allegato A del documento, l’accordo è finalizzato a individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i seguenti soggetti: datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del Dlgs 81/2008); responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del Dlgs 81/2008); datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del Dlgs 81/2008); coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Dlgs 81/2008); lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Dpr 177/2011); operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008).
Viene introdotto l'obbligo di verifica dell’apprendimento per tutte le categorie di soggetti formati.
Un altro punto cardine dell’Accordo è l’obbligo di costante verifica da parte del datore di lavoro dell’efficacia della formazione.