Quali modelli utilizzare per redigere il bilancio in una Ets?
L’art. 13 Cts co. 1-3 e 6-7 insieme al D.M. 39/2020 artt. 1 e 3, in attesa del nuovo D.M. ritiene obbligatori, per ETS con ricavi o altre entrate superiori a 300mila euro i modelli presentati di:
– stato patrimoniale
– rendiconto gestionale
– relazione di missione
Gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi o altre entrate non superiori a 300 mila euro possono redigere il modello di rendiconto per cassa indicato.
Gli ETS con ricavi o altre entrate non superiori a 60 mila euro possono redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata (in attesa di un nuovo modello ministeriale).
I MODELLI DI BILANCIO introdotti con il decreto sono da considerarsi ‘rigidi’ poiché gli ETS non possono mutare, a proprio piacimento, la struttura degli schemi.
Possono essere tuttavia PERSONALIZZATI mantenendo saldo il principio della ‘chiarezza’ nel rispetto delle indicazioni ministeriali fornite.
E’ opportuno, però, per ETS con ricavi o altre entrate non superiori a 300 mila euro REDIGERE quanto previsto per gli enti che superano tale soglia nel caso in cui:
si è prossimi alla soglia dei 300.000 euro
si possiede un patrimonio importante (immobili, investimenti, fondi) e quindi è utile che venga evidenziato nello stato patrimoniale anche al fine di rendere conto della solidità dell’ente
si hanno debiti o crediti rilevanti che è bene evidenziare per non rendere una fotografia incompleta dell’ente (mutui passivi, fondo TFR consistente, ecc.)
quando si ha la personalità giuridica anche con entrate < 60mila euro