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Iter scioglimento associazione Ets

Ultimo aggiornamento: 30/09/2025
Domanda: 

La nostra associazione iscritta al RUNTS – senza personalità giuridica e senza partita IVA – ha deciso di sciogliersi ed estinguersi: quale iter dobbiamo seguire?

Risposta: 

PREMESSA
Lo scioglimento di un ETS (Ente del Terzo Settore) associativo (ad esempio: ODV o APS), avviene a seguito di specifici eventi previsti dalla Legge oppure per volontà degli associati rimasti.
A seguito dello scioglimento ha inizio un processo di liquidazione di definizione dei rapporti ancora pendenti, che si esaurisce con la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

RICHIESTA PARERE UFFICIO RUNTS
L’art. 9 del Codice del terzo settore stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
Quindi, solo a seguito della richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio residuo effettuata – a mezzo di raccomandata a.r. o PEC - all’Ufficio Regionale Runts il quale, a norma dell’art. 9 Codice del Terzo settore, ha tempo 30 giorni per emettere il parere (che si intende reso positivamente per silenzio assenso decorso il periodo), l’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo (v. schema successivo di verbale).
Si ricorda che in assenza del parere o in difformità allo stesso, l’atto di devoluzione del patrimonio è nullo.

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
Si applicano le norme statutarie vigenti dell’associazione che regolano la deliberazione assembleare di scioglimento e di messa in liquidazione dell’associazione.
In caso di assenza di disposizioni statutarie specifiche, risulta applicabile l’art. 21 del Codice civile: per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nella deliberazione di scioglimento è necessario individuare anche i liquidatori.

STATO PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE
La fase della liquidazione è risolta con l’approvazione di uno stato patrimoniale finale di liquidazione da parte degli associati rimasti che può avere una struttura simile alla seguente:

 

ATTIVITA’             Euro               PASSIVITA'               Euro

.....                                                                               .....

Crediti                                                             Debiti

Cassa

Banca

Totale                                                             Totale

                                                                     Patrimonio residuo (attività – passività)

ESTINZIONE E CHIUSURA DEL CODICE FISCALE
Per l’estinzione e chiusura del codice fiscale dovrà essere utilizzato il Modello AA5/6, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante legale: il modello dovrà essere presentato, esclusivamente per via telematica - direttamente, avvalendosi del servizio telematico Fisconline, o indirettamente tramite intermediari abilitati (CAF, associazioni di categoria, professionisti) - entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione.
Il suddetto modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it

L’associazione dovrà compilare le seguenti sezioni:

QUADRO A – TIPO RICHIESTA

QUADRO B – SOGGETTO D’IMPOSTA

ALLEGATI: nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’Ufficio e presentati, unitamente al modello, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello (la richiesta dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della delibera assembleare di scioglimento e liquidazione è legittima per attestare l’avvenuta estinzione, o meglio, lo scioglimento dell’Associazione; tuttavia la registrazione di questo atto, con relativa richiesta di pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, sembra improponibile perché il modello AA5/6 è presentato successivamente alla devoluzione del patrimonio residuo e all’approvazione del bilancio finale di liquidazione).

SOTTOSCRIZIONE: il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal rappresentante legale.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5_6


ULTIMI ADEMPIMENTI
L’art. 48 del Codice del terzo settore prevede, infine, la necessità di informare il RUNTS della deliberazione di scioglimento, estinzione e liquidazione, nonché dei provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione.
Una volta concluso l’iter di estinzione, è necessario conservare la documentazione agli atti per 10 anni.

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