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Inversione di ruoli tra sindaci revisori

Domanda: 

Un sindaco revisore eletto nell'ultima assemblea straordinaria vuole cedere il suo posto al sindaco supplente scambiando il ruolo ovvero diventando egli supplente ed il supplente effettivo. E' possibile fare questa inversione?

Risposta: 

Non esiste nel Codice Civile e neppure nel nuovo Codice del Terzo Settore - CTS (D.Lgs. n. 117/2017) una disposizione specifica sulla sostituzione dei sindaci o componenti dell'Organo di controllo di una associazione o ente del terzo settore. Tuttavia, il co. 2, art. 3 del CTS prevede che "per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione".

L'unica norma del Codice civile che può essere applicata alla fattispecie é l'art. 2401 che disciplina l'istituto della sostituzione dei sindaci e che così recita: "in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma (ndr: "composizione del collegio"). I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica". La sostituzione di cui all'art. 2401 c.c. è dunque una sostituzione de iure, attraverso la quale i nuovi sindaci subentrano con immediatezza ad integrare il Collegio, in qualità di effettivi. Non é ammessa nel nostro ordinamento alcuna forma di sostituzione temporanea dei sindaci effettivi e/o di scambio/inversione dei ruoli. Se così non fosse, i sostituti sindaci si troverebbero improvvisamente proiettati in una situazione di reale controllo, correlata ad altrettante responsabilità, talmente difficile da gestire che diverrebbe quasi impossibile reperire sindaci supplenti disponibili a sottostare a tali forme di responsabilità.

In definitiva, i sindaci supplenti sono i membri del collegio chiamati a sostituire il sindaco effettivo solo in caso di morte, dimissione o decadenza, ma non in altri casi come quello descritto nel quesito, cioé di inversione dei ruoli.

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