Come si definisce una impresa sociale?
L'impresa sociale è disciplinata dalle seguenti fonti normative:
-D.Lgs. n.112/2017: disciplina di riferimento che abroga il D.Lgs. n. 155/2006
- D.Lgs. n. 117/2017 (Cts): si applica nella misura in cui è compatibile con il D.Lgs. n. 112/2017
- Codice Civile: si applica in ragione della forma giuridica in concreto rivestita dall’IS
L’espressione “Impresa sociale (IS)” è, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.n.112/2017, una peculiare qualifica normativa riferibile a ciascuna organizzazione privata (associazione, fondazione, comitato, società) che:
persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
non persegua lo scopo di lucro (diretto o indiretto) (art. 3), salvo eccezioni
svolga - in via stabile e principale - una attività di impresa di interesse generale (art. 2) i cui ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi secondo criteri di computo definiti con D.M. del 22/06/2021 (indipendentemente dall’oggetto dell’attività svolta, la qualifica di IS può essere attribuita agli enti che impieghino, per almeno il 30% della complessiva forza lavoro: 1. lavoratori molto svantaggiati; 2. rifugiati o richiedenti protezione internazionale; 3. persone senza fissa dimora; 4. persone inserite nel collocamento mirato della L. n. 68/1999; 5. persone svantaggiate ex art. 4 della L. n. 381/1991)
adotti modalità di gestione responsabili e trasparenti
favorisca il coinvolgimento dei propri stakeholder (lavoratori, utenti, …) (art. 11)
impieghi volontari nell’attività d’impresa in numero < a quello dei lavoratori (art. 13, co. 2)
La qualifica di IS è riconosciuta di diritto alle cooperative sociali (e loro consorzi) ed è preclusa alle amministrazioni pubbliche, alle società unipersonali di persone fisiche, alle fondazioni bancarie e a tutte le organizzazioni i cui statuti limitino, anche indirettamente, l’erogazione di beni e servizi in favore dei propri soci/associati.