Imposta di registro per le ODV

Domanda: 

La nostra Associazione ODV ha stipulato un contratto di locazione e l'Agenzia immobiliare ci ha fatto pagare l'imposta di registro; tuttavia siamo in dubbio sull'applicazione di questa imposta poiché abbiamo letto che le associazioni, dal 1° gennaio 2018, sono esenti da imposte di bollo e di registro, ma poi si parla anche di una imposta di registro da pagare in quota fissa per contratti di acquisto di immobili e di diritti immobiliari. Potremmo avere un chiarimento?

Risposta: 

La norma tributaria che ha applicato l'Agenzia immobiliare é il co. 4, art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore - Cts), entrata in vigore il 1° gennaio 2018,  che così dispone per la generalità degli ETS (Enti del Terzo Settore): "Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso".

Tuttavia, l'ultimo periodo del precedente co. 3 prevede - limitatamente alle ODV iscritte al Registro - che "Gli atti ... connessi allo svolgimento delle attività .... sono esenti dall'imposta di registro".

Infine, il successivo co. 5 prevede per tutti gli ETS e, quindi, anche per la scrivente associazione, una esenzione 'assoluta' dall'imposta di bollo per tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, estratti, ....ed ogni altro documento cartaceo o informatico posti in essere o richiesti dai suddetti enti.

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