Una ODV iscritta al Runts si occupa di minori offrendo attività di aiuto, recupero scolastico e attività ricreativa e/o motoria presso la propria sede o presso piscine. Vorrebbe avere dei chiarimenti in merito ai propri associati.
Per effettuare la propria attività nei termini previsti dal Codice del Terzo Settore, usufruendo delle agevolazioni, i destinatari dei propri servizi devono essere associati, oppure questa condizione non è così tassativa. In altre parole, i bambini o i loro genitori, possono o devono essere associati perché l’associazione di volontariato sia in regola?
Ai sensi dell’art. 32, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore - Cts), le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) devono svolgere le proprie attività di interesse generale, di cui all’art. 5 Cts, “prevalentemente in favore di terzi”, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati.
Ne consegue che le ODV, come la scrivente, possono svolgere attività anche – ma non necessariamente - a favore dei propri associati, purché non in modo prevalente, perseguendo essenzialmente finalità solidaristiche e di utilità sociale, ex art. 4, co. 1 Cts, a favore di minori in situazioni di bisogno e/o emarginazione.
Il principio di prevalenza è stato enunciato espressamente nella norma citata all’inizio, ma non sono stati ancora individuati i criteri a cui gli Uffici Runts possono fare riferimento per verificarne il rispetto.