Gli associati come fruitori dei servizi dell'associazione di volontariato

Domanda: 

Una associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato si occupa di minori offrendo attività di aiuto, recupero scolastico e attività ricreativa e/o motoria presso la propria sede o presso piscine. Vorrebbe avere dei chiarimenti in merito ai propri associati.

Per effettuare la propria attività nei termini previsti dalla Legge, usufruendo delle agevolazioni, i destinatari dei propri servizi devono essere associati, oppure questa condizione non è così tassativa. In altre parole, i bambini o i loro genitori, possono o devono essere associati perché l’associazione di volontariato sia in regola?

Risposta: 

In base all’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, si intende per attività di volontariato quella prestata, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore di cui il volontario fa parte, in modo: ‘personale’ (di persona); ‘spontaneo’ (non in base ad un obbligo giuridico); ‘gratuito’ (con il solo rimborso delle spese sostenute); ‘senza fini di lucro’ (senza percepire un utile anche in forma diretta).

Ne consegue che le organizzazioni di volontariato, di cui al D.Lgs.n.117/2017, possono svolgere attività anche a favore dei propri associati, purché, persegua esclusivamente ‘fini di solidarietà’, come quelli rivolti a minori in situazioni di bisogno e/o emarginazione.

Ne deriva, infine, che non possono essere iscritte nel Registro regionale del volontariato le associazioni di auto-aiuto (o mutuo aiuto o self help) finalizzate al soddisfacimento esclusivo o prevalente di bisogni espressi dai propri associati o aderenti. E’ infatti stato giudicato legittimo il diniego di iscrizione nel Registro, di un’associazione a carattere mutualistico, avente lo scopo di erogare ai soci prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria (Cons. giust. Amm. Sic, sez. giurisdiz., 5/5/1997, n. 74).

×