Come deve gestire un ente del Terzo Settore che applica il regime forfetario previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 i rapporti con le persone che prestano attività a proprio favore?
Il Codice del Terzo Settore ha introdotto un regime forfettario dedicato esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS.
Il regime si applica alle sole attività commerciali che ODV e APS svolgono in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. Non riguarda le attività istituzionali dell’ente, che restano fuori dal perimetro commerciale.
Il regime fiscale forfetario non elimina gli obblighi previsti dalla normativa del lavoro, della previdenza e della sicurezza. Incide principalmente sulle modalità di determinazione del reddito fiscale dell'ente e, nel caso dell'art. 86, prevede anche una disciplina particolare in materia di ritenute alla fonte, applicabile con riferimento all'attività complessivamente svolta dall'ODV o dall'APS.
L'art. 86, comma 6, del Codice del Terzo Settore stabilisce infatti che le ODV e le APS che applicano il regime forfetario previsto dall'art. 86 non sono tenute a operare le ritenute alla fonte previste dal Titolo III del DPR 600/1973. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha chiarito che tale disciplina riguarda l'ente con riferimento all'attività complessivamente svolta e che, pertanto, la mancata applicazione della ritenuta non è limitata ai soli compensi relativi alle attività commerciali.
Ne consegue che, quando l'ODV o l'APS applica il regime di cui all'art. 86, la ritenuta non deve essere operata neppure sui compensi corrisposti per prestazioni riferibili alle attività istituzionali dell'ente. Restano comunque applicabili le norme relative alla corretta qualificazione del rapporto, agli eventuali obblighi previdenziali, assicurativi e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.
Nella ricevuta è opportuno indicare che la ritenuta non è stata operata ai sensi dell'art. 86, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, in quanto il committente applica il regime forfetario previsto dal medesimo articolo.
La mancata applicazione della ritenuta da parte dell'ente non significa che il compenso sia esente da imposizione per il prestatore. Il compenso continua a costituire, per il prestatore, un reddito soggetto alle regole fiscali proprie della tipologia di rapporto e dovrà essere correttamente considerato ai fini della propria posizione fiscale, ove previsto.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha inoltre chiarito che l'ODV/APS che applica il regime forfetario può scegliere volontariamente di operare le ritenute alla fonte. Tale comportamento non determina, di per sé, la fuoriuscita dal regime forfetario.
In questo caso, ipotizzando una ritenuta del 20% su un compenso lordo di € 1.000, l'ETS trattiene € 200 e corrisponde al prestatore € 800, provvedendo ai relativi adempimenti fiscali. La ritenuta costituisce un acconto dell'imposta dovuta dal prestatore e, di regola, non rappresenta un costo aggiuntivo per l'ETS, ma una quota del compenso lordo trattenuta e versata all'Erario per conto del prestatore.

