Formazione in materia di sicurezza

Domanda: 

Quali obblighi deve assolvere un'associazione per assicurarsi che ciascun lavoratore (dipendente, non dipendente, socio volontario) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza?

Risposta: 

La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.
L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza) riporta:
“ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Il comma 3 dello stesso art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce la formazione sui rischi specifici:
“Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.
All’art. 37, comma 2, il legislatore ha attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, attraverso un accordo adottato, in seguito alla consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, che le modalità della stessa.
La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:
1. uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro,
2. uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.
Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe adottare un accordo nel quale provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La formazione specifica in ambito sicurezza non si esaurisce al momento dell’ingresso in azienda di un nuovo dipendente, ma necessita di un aggiornamento nei casi in cui il lavoratore sia assegnato a un nuovo incarico per il quale necessità di nuove informazioni. Inoltre la normativa richiede l’adeguamento della formazione quando vengano introdotte attrezzature di lavoro e tecnologie diverse dalle precedenti, nonché nel caso di utilizzo di sostanze nocive precedentemente non trattate.
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (art.3, co. 12-bis).
Tali soggetti, ai fini della tutela antinfortunistica, devono, tra le altre cose:
- provvedere, con oneri a loro carico, alla partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in centrati sui rischi tipici delle proprie attività.
Il Decreto precisa che i costi di tale tutela sono a carico dei lavoratori stessi. Occorre comunque indicare che il datore di lavoro committente non potrà rifiutarsi di cooperare affinché tale applicazione sia concreta.
Riguardo ai volontari il legislatore ha reputato opportuno consentire che le modalità di realizzazione della tutela vengano pattuite tra le parti.
In quest’ottica l’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possano stipulare degli accordi con i quali individuare le forme di attuazione della normativa prevenzionistica prevista in loro favore. Ad esempio, potrà essere concordato che l’associazione si faccia carico di organizzare i corsi di formazione per i volontari (almeno per quelli più stabili).

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