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Donazione di opere d’arte a un Ets

Ultimo aggiornamento: 30/09/2025
Domanda: 

Per la donazione di opere d’arte da parte di un privato a un Ente del Terzo Settore, è necessario l’atto notarile o può bastare una scrittura privata autenticata? 
Ci sono obblighi fiscali specifici da considerare, sia per il donante che per l’ETS?

Risposta: 

La donazione di opere d’arte da parte di un privato (donante) ad un Ente del Terzo Settore - ETS (donatario) implica una serie di adempimenti giuridici, contabili e fiscali, riassunti di seguito.


Adempimenti GIURIDICI

L’art. 782, co. 1 del Codice civile prevede, in linea generale, che “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio”.

Tuttavia, se le opere d’arte donate sono valutate “anche in rapporto alle condizioni economiche del donante” di ‘modico valore’, si applica il successivo art. 783 che ritiene la donazione valida “anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”, cioè la consegna materiale dei beni mobili (nella fattispecie, delle opere d’arte).

Si ricorda che il donante dovrà dimostrare la legittima proprietà delle opere d’arte con fatture, certificati di autenticità, atti di provenienza, ….

Inoltre, se una o più opere fossero sottoposte a vincolo o di interesse culturale, la donazione dovrà essere notificata alla Sopraintendenza.

L’organo competente dell’ETS (normalmente quello amministrativo, cioè il Consiglio Direttivo), dovrà infine deliberare l’accettazione della donazione: se all’atto di donazione è intervenuto il notaio, l’accettazione può avvenire contestualmente o con atto separato.

 

Adempimenti CONTABILI

Le opere d’arte donate dovranno essere registrate dall’Ente tra i propri beni patrimoniali con valutazione del loro valore da iscrivere nell’attivo patrimoniale se l’ETS redige il Mod. A del bilancio di esercizio.

 

Adempimenti FISCALI

L’art. 82, co. 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore – Cts) prevede una esenzione dall’imposta sulle donazioni a favore di ETS.

Ai sensi dell’art. 83, co. 1 e 2 Cts, se il donante è persona fisica, può fruire della detrazione del 30% dall’IRPEF (fino a € 30.000) o della deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo: la valorizzazione della donazione in natura (opera d’arte) avviene secondo criteri di stima (di solito perizia giurata o valore di mercato documentato).

I beni ricevuti a titolo gratuito non costituiscono reddito imponibile per l’ETS ex art. 79 Cts (art. 79 CTS).

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