E’ possibile che il Presidente di un ETS deleghi un terzo per l’iscrizione al RUNTS dell’ente?
L’art. 4, lett. i) della Legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l’art. 47, co. 1 del Codice del terzo settore, ha previsto che la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possa essere presentata non solo dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca, ma anche da un suo delegato all'Ufficio del RUNTS in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.
Tuttavia, per l’operatività di questa nuova disposizione è necessario modificare il D.M. 106/2020 per cui, attualmente, la delega non è vigente.

