Cosa si intende per attività diverse?
Nell’art.6 del CTS si prevede che gli ets possano esercitare anche Attività Diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con D.M. n. 107 del 19/05/2021.
Mentre l’art. 5 CTS ha previsto un elenco dettagliato e tassativo (sia pure aggiornabile con DPCM) delle AIG (27 tipologie di attività), alcune delle quali devono essere inserite espressamente nello Statuto, l’art. 6 CTS ha rinviato ad un DM la definizione dei criteri della secondarietà e della strumentalità di tali attività (eventuali).
Natura STRUMENTALE (art. 2)
Si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.
Natura SECONDARIA (art. 3)
Si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non siano superiori:
a) al 30% delle entrate complessive dell'ente; o
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente, che includono anche i costi figurativi.
Nel documentare, ai sensi dell’art. 13, co.6 Cts, il carattere secondario delle attività diverse, l'organo di amministrazione dell'ente evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui alla lett. a) e b).