Deducibilità dei versamenti effettuati nel Sad - Sostegno a distanza

Domanda: 

Vorremmo sapere qualcosa in merito alla deducibilità dei versamenti fatti dai nostri sostenitori in forma di sostegno a distanza.

Risposta: 

La prassi dell'Amministrazione Finanziaria – peraltro sempre contestabile anche tramite ricorso tributario esperito dall'Associazione, in quanto espressa in circolari – sembra deporre verso l'impossibilità, in linea generale, di detrarre dall'Irpef o di dedurre dal reddito complessivo dichiarato le spese sostenute per l'adozione a distanza/sostegno a distanza.

In particolare, la Circolare n. 95/E del 2000 afferma che "le spese sostenute per le adozioni a distanza non rappresentano né onere deducibile né onere detraibile".
La successiva Circolare del 14/06/2001 n. 55 (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) fa una apertura limitatamente alla sola detraibilità per le adozioni a distanza (non quindi alla deducibilità) ed esclusivamente per le erogazioni liberali in denaro (non quindi a quote e contributi associativi di vario genere). Se vengono rispettate queste 2 limitazioni, la detraibilità è riconosciuta fiscalmente "a condizione che l'erogazione in denaro sia utilizzata nell'ambito dell'attività istituzionale della Onlus volta a favore di soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili della Onlus; a tal fine è necessario che sia la stessa Onlus che percepisce l'erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d'imposta". 

La Presidente della scrivente associazione ci ha riferito che i sostenitori a distanza sono in netta prevalenza associati per cui scatterebbe l'inapplicabilità della possibilità di detrarre le somme versate a titolo di Sad (Sostegno a distanza) per difetto della liberalità dell'erogazione che presuppone solo una posizione di terzietà nei confronti dell'Associazione.
I trasferimenti di denaro degli associati nei confronti della propria associazione, a prescindere dalla denominazione assunta e della causa, non possono rientare nel novero delle "erogazioni liberali"; questi rientrano invero nell'ambito tipologico dei contributi (ordinari o straordinari) o delle quote (periodiche o una tantum) associative che alimentano il fondo comune dell'associazione stessa. In definitiva, l'Associazione può – nel rispetto della circolare n. 55/2001- considerare solo detraibili le quote Sad versate dai soli terzi, consigliando, tuttavia, che le ricevute non riportino nella causale la dicitura "adozione a distanza" (o simili).

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