Costituzione di una ATS

Domanda: 

Esiste la possibilità di costituire, con altre associazioni e cooperative, una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per la gestione di un progetto sperimentale innovativo di conduzione di una casa famiglia per persone disabili?

Risposta: 

La collaborazione tra organizzazioni non profit di diversa natura giuridica ha riscontro nella prassi (anche della nostra Regione), perché soprattutto le associazioni e le cooperative (sociali) si trovano spesso di fronte alla opportunità e/o necessità di realizzare in partnership progetti complessi che difficilmente una singola realtà può gestire.

Il panorama giuridico italiano è molto articolato, soprattutto dopo l'introduzione dei decreti legislativi relativi alla Riforma del Terzo settore, e offre agli operatori del settore alcune figure dai contorni però non sempre ben definiti.

Si può andare dalla semplice assunzione di un vincolo negoziale tra organizzazioni finalizzato alla realizzazione congiunta di un determinato progetto circoscritto nel tempo e nello spazio, alla realizzazione di forme organizzative sempre più complesse e sofisticate che, pur senza elidere l'autonomia e l'indipendenza dei singoli partner, si sovrappongono alle originarie strutture organizzative in vista del raggiungimento dello scopo comune; per giungere, infine, alla creazione di nuovi soggetti giuridici autonomi sotto il profilo giuridico e di bilancio per la gestione di progetti tendenzialmente duraturi nel tempo.

In particolare, per quanto riguarda enti del terzo settore che intendono sperimentare un progetto innovativo con prosecuzione incerta, la realtà dei fatti vede l'utilizzo di forme associative di secondo livello a tempo indeterminato o, in alternativa, proprio come si prefigura nel quesito, ATS (Associazioni Temporanee di Scopo).

L'ATS, ancora più dell'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con il cui modello nella maggior parte dei casi si confonde, è una figura giuridica ‘figlia della prassi' priva di una specifica disciplina, né di natura pubblicistica né privatistica.

Questa particolare forma associativa, di carattere temporaneo, trova una sua cittadinanza in quell'area ‘grigia' del diritto, ormai sempre più vasta, alla quale vengono ricondotte tutte quelle figure ‘atipiche', createsi e cementatesi nell'uso comune, con le quali si organizzano e disciplinano le relazioni tra soggetti pubblici (ad esempio, le SdS - Società della Salute) e organizzazioni private del terzo settore (ad esempio, associazioni e società cooperative) sia per quanto attiene la fase del rapporto vero e proprio che per le fasi propedeutiche allo stesso. 

Ciò premesso, tuttavia, si rileva che spesso l'ATS si caratterizza per il fatto che: 

  • le organizzazioni partecipanti non sono o non sono tutte imprese in senso proprio; 
  • il mandato alla organizzazione capogruppo (ad esempio, alla scrivente associazione) è conferito non per la partecipazione ad una gara di appalto dei lavori o di servizi, bensì ai fini della progettazione, presentazione, attuazione e sperimentazione di un progetto, finanziato (come nella fattispecie) da un ente pubblico (SdS). 

In certo senso, si può dire che la genesi delle ATS dovrebbe risiedere nella necessità di trovare una forma giuridica 'snella' e 'temporanea' che risponda alle esigenze di collaborazione ed integrazione tra soggetti di diversa natura (profit, non profit e di diritto pubblico), che non siano imprenditori o che non siano tutti imprenditori (per questi ultimi esiste, infatti, anche la forma della "rete di imprese"). A tale fine la prassi, ma non ancora il diritto, ha individuato nella figura dell'ATI il modello a cui fare riferimento apportando, di volta in volta, le modifiche per renderlo compatibile con le caratteristiche soggettive e gli scopi dei partecipanti. E' immutato il connotato fondamentale consistente nel conferimento, da parte degli enti partecipanti, ad uno di essi (cosiddetto capofila) di un mandato collettivo speciale con rappresentanza, ma lo scopo, di solito, è quello della presentazione e sperimentazione di un progetto e, in caso di approvazione e finanziamento, a gestione di tutte le operazioni conseguenti fino all'estinzione di ogni rapporto con l'ente finanziatore. 

Normalmente al soggetto capofila è attribuita la rappresentanza, anche di tipo processuale, degli associati, nei confronti dell'ente finanziatore e pertanto ha, tra l'altro, il compito di assumere: 

  • il mandato di presentazione del progetto;
  • la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto; 
  • la sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 
  • la responsabilità e il coordinamento generale del progetto; 
  • la potestà di incassare le somme erogate dall'ente finanziatore, sia in acconto che in saldo, e il coordinamento amministrativo generale, compreso il versamento degli importi di competenza agli altri partecipanti, attuatori del progetto. 

I soggetti partecipanti generalmente si obbligano tra di loro e verso l'ente finanziatore, all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, dettagliatamente indicate nell'accordo stesso, in autonomia gestionale ed operativa, concordando e coordinando la propria attività con quella degli altri aderenti. 
E' necessario sottolineare altresì che è il contenuto letterale del singolo atto di associazione rappresenta l'unico elemento certo cui fare riferimento per la regolamentazione giuridica del rapporto. 
L'uso in via analogica della pur scarna disciplina pubblicistica in tema di ATI o della normativa in tema di Consorzi, pare molto problematico stante il fatto che qui non sono coinvolti, o meglio non dovrebbero essere principalmente coinvolti soggetti che svolgono attività commerciali in senso proprio (nel qual caso saremmo di fronte ad una associazione di imprese, cioè ad una ATI).

Il riferimento alla volontà delle parti, così come risulta dall'atto vita all'ATS, è decisivo anche per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni a qualsiasi titolo assunte; anche se per la specifica responsabilità nei confronti dell'ente finanziatore, spesso è previsto il principio della responsabilità solidale di tutti i partecipanti. 

Per tutto ciò che precede – assenza di una normativa di riferimento, inclusione dell'ATS nella categoria dei contratti 'atipici' con autonomia di forma e di contenuto, nascita di obbligazioni e di responsabilità precise – risulta molto arduo ogni tentativo di individuare caratteristiche generali e soprattutto, fornire uno schema tipo (fac-simile) di atto costitutivo/statuto che invero dovrebbe essere ritagliato su misura alla costituenda ATS da professionisti esperti di aggregazioni tra organizzazioni del terzo settore e rivestito solo eventualmente dal notaio della forma solenne, cioè dell'atto pubblico (il notaio è necessario solo per la costituzione di ATS che intendono partecipare ad appalti pubblici oppure a bandi regionali/nazionali per la concessione di incentivi finanziari).

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