Contributo per accoglienza residenziale

Domanda: 

La nostra associazione accoglie in un residence famiglie di bambini in terapia presso l’Ospedale. Alle famiglie viene richiesto un contributo a sostegno delle utenze di 5 euro al giorno. Rilasciamo a seguito di questo contributo una ricevuta con scritto "donazione" nella causale. Vorremmo sapere se va bene dal punto di vista fiscale alla luce della nuova riforma del Terzo Settore.

Risposta: 

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di imposte dirette contenute negli artt. 79 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. (Codice del Terzo Settore) - l'entrata in vigore é, tuttavia, subordinata al rilascio di una autorizzazione della Commissione europea e alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) - l'attività di accoglienza descritta nel quesito potrebbe essere considerata 'non commerciale', ovvero 'istituzionale' se viene svolta "a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi", intendendo questi ultimi sia i costi direttamente imputabili al soggiorno dei bambini, che una quota parte dei costi generali della struttura residenziale.
In quanto entrata istituzionale, l'associazione scrivente può continuare a rilasciare ai genitori/familiari una ricevuta di carattere non fiscale, sostituendo nella causale la parola 'donazione' con la frase generica di 'contributo spese'. Si fa presente, a questo proposito, che la somma erogata dal beneficiario del servizio non é una vera e propria donazione (o erogazione liberale in denaro) poichè mancano i 3 requisiti base di ciascuna liberalità, vale a dire; la spontaneità (decidere se donare oppure no: nella fattispecie viene richiesto il contributo); libertà del donatore di decidere l'ammontare della donazione (in questo caso, la 'tariffa', anche se di modesto ammontare, é fissa e decisa dall'Associazione); scelta del donatore del momento in cui erogare la liberalità (il donatore potrebbe anche, ad esempio, fare eventualmente un bonifico dopo 3 anni). Se quanto precede é applicabile non prima del periodo d'imposta 2024 nell'attuale periodo transitorio e, quindi, sicuramente nell'esercizio finanziario 2023, la norma agevolativa che potrebbe essere applicata, al fine di de-commercializzare i contributi riscossi dalle famiglie, è la seguente: la lett. e), co. 1, art. 1 del D.M. 25/05/1995 sulle attività commerciali e produttive marginali delle Odv (Organizzazioni di volontariato). Infatti, la norma citata dispone che le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione, sono considerate 'marginali' e, quindi, i relativi proventi non costituiscono reddito imponibile ai fini IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i  fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Il co. 2 della stessa norma dispone, inoltre, che l'attività deve essere svolta:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nel relativo Registro;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa. Questo beneficio della non imponibilità dei proventi percepiti vale, ripetiamo, se il contributo di 5 euro non ecceda del 50% dell’ammontare dei costi specifici dell’accoglienza/ospitalità di quello specifico bambino. Anche in questo caso la ricevuta deve riportare, nella causale, per le stesse ragioni descritte sopra, la frase ‘contributo spese’ e non quella inappropriata di ‘donazione’.

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