Compenso a membri di associazione socia di organizzazione di secondo livello

Domanda: 

Una associazione di secondo livello in cui i soci sono associazioni, costituita sulla base del D.Lgs. n. 460/97, vuole modificare il proprio statuto al fine di diventare una associazione di volontariato.
Su queste premesse, vorrebbe sapere se un membro di una associazione socia che svolge una attività di tipo formativo o di ricerca può essere pagato.

Risposta: 

In una organizzazione di volontariato di secondo livello, come quella costituenda, i soci sono enti e non persone fisiche, per cui il principio della gratuità delle prestazioni degli aderenti - previsto nel co. 5, art. 17 del D.Lgs.117/2017 - si dovrebbe sicuramente alle cariche associative (ad esempio: membri del Consiglio Direttivo) e, al limite, ai soci (persone giuridiche o associazioni di fatto) aderenti all'organizzazione e non anche ai soci delle associazioni aderenti.
In altri termini, la costituenda organizzazione di volontariato (di secondo livello) può legittimamente assumere dipendenti o pagare collaboratori soci delle associazioni aderenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, inoltre, chiarimenti in merito al regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro svolto in ente della stessa rete ma con gestione autonoma. Nella nota operativa n. 34/4011 del 10 marzo 2022 chiarisce che il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale è compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l'ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia.

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