Compensi per prestazioni occasionali

Domanda: 

L'Associazione *** ha tenuto un corso di formazione, concluso lo scorso dicembre. 
Dovendo procedere al pagamento dei docenti, vorremmo conoscere gli adempimenti ai quali  ottemperare. Es.  aperture di posizioni fiscali/erariali, versamenti/dichiarazioni mensili,  scadenze fiscali, vidimazioni, tenuta di registri contabili,  e quant'altro, liquidando nelle seguenti forme: prestazioni occasionali.

Risposta: 

Relativamente agli adempimenti per le prestazioni occasionali:

  • si liquidano i compensi (soggetti a ritenuta d'acconto del 20%) su presentazione di ricevuta/notula/fattura (da conservare in contabilità),
  • l'associazione assume la veste di sostituto di imposta (è quindi tenuta al versamento delle ritenute effettuate),
  • l'associazione è tenuta a certificare annualmente al collaboratore/professionista i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate (che le inserisce nella propria dichiarazione dei redditi), da riportare anche sul modello di Certificazione Unica "CU" ufficiale che va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate,
  • sono da inserire nel modello 770 dell'associazione (dichiarazione dei sostituti di imposta).

La finanziaria 2003 ha introdotto l'assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite a titolo di lavoro autonomo occasionale.

Questo provvedimento riguarda tutte le prestazioni caratterizzate da: assenza di coordinamento con l'attività episodico dell'attività e dalla completa autonomia del lavoratore circa il modo ed il tempo della prestazione.

L'obbligo ed il conseguente rapporto previdenziale scaturiscono al superamento della soglia dei €5000,00 ed il contributo si applica solo sulla quota eccedente. Per cui l'iscrizione alla gestione separata (a cura del lavoratore occasionale) e gli adempimenti contributivi (a cura del committente) iniziano dal mese in cui si supera il tetto dei 5000 euro. A tal fine si considerano i redditi percepiti dal prestatore anche da una pluralità di committenti, per cui sarà lo stesso a dover comunicare l'avvenuto superamento della soglia prevista.

Inoltre, le aliquote contributive, le modalità di calcolo (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del prestatore) e quelle di versamento sono le stesse previste per i lavoratori coordinati e continuativi. I contributi devono essere versati come da consuete scadenze mensili.

Inoltre, la Legge 17 dicembre 2021 n 215 di conversione del c.d. "Decreto Fisco-Lavoro" (DL 21 ottobre 2021 n. 146), recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “, ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro competente per territorio, quindi prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, dei dati fondamentali relativi alla prestazione. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite piattaforma online, predisposta dal Ministero del Lavoro. L’obbligo di comunicazione vale solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”, ovvero impiegati nell’eventuale attività commerciale del committente, anche se ente del terzo settore.

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