L’organizzazione di viaggi e i soggiorni turistici da parte di una APS si può considerare attività non commerciale?
Se l’APS è affiliato ad un ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (ex art. 3, co. 6, lett. e) della L. 287/1995), non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a condizione che sia, ex art. 85, co. 4 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:
strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
effettuata nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi e di altre APS che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
che per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.
Se l’APS non è affiliato agli enti nazionali riconosciuti di cui sopra, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, si qualifica non commerciale se rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, co. 1, lett. k) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., poiché considerata ‘attività turistica di interesse sociale, culturale e religioso’. La condizione imposta dall’art. 79, co. 2 e 2-bis del precedente decreto è che sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Questa attività si considera non commerciale anche qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi.

