Cinque per mille: modalità di iscrizione e rendicontazione

Domanda: 

Sono il Presidente di una associazione e vorrei avere informazioni relative alla procedura di iscrizione negli elenchi del 5 mille e alle modalità di rendicontazione dell’importo ricevuto.

Risposta: 

Il D.P.C.M. 23 luglio 2020, ha introdotto nuove regole di iscrizione negli elenchi del ‘5 per mille’, cioè quella opportunità finanziaria che consente ai contribuenti persone fisiche di destinare a determinati enti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti nell’anno precedente.

L’art.1 co.1 lettera a) del DPCM 23.07.2020 prevede che il 5x1000 possa essere destinato  al  sostegno degli  enti  del  Terzo Settore  iscritti  nel  Registro Unico Nazionale  del  Terzo  Settore  (RUNTS),  comprese  le  cooperative  sociali  ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

È in sede di iscrizione al Runts che gli Ets interessati possono dichiarare se intendono accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille. Possono comunque accreditarsi anche successivamente all’iscrizione al Runts.

Si fa presente inoltre che, in alternativa, il 5 per mille è destinato anche a favore di attività:
- sociale – cioè, rivolta a minori, ultrasessantenni e soggetti svantaggiati - svolta in modo rilevante da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), riconosciute ai fini sportivi dal CONI;
- di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- di ricerca sanitaria e di quella svolta da enti iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, che svolgono ricerca scientifica e universitaria.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle somme ricevute dall’Associazione a titolo di 5 per mille – il cui ente pubblico di riferimento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – le 7 fasi che dovranno essere seguite, indipendentemente dall’ammontare delle somme stesse, sono le seguenti.

PUBBLICAZIONE LISTE: dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle liste 5 per mille, complete di scelte ed importi, l’Associazione può impegnare le somme e pagare (anticipando con propri fondi) i relativi costi.

ACCREDITO SOMME: di norma si verifica tra settembre e dicembre dello stesso anno in cui sono pubblicate le liste.

REDAZIONE MODELLO E RELAZIONE: entro 1 anno (a fine mese) dall’accredito delle somme del 5 per mille, l’Associazione deve compilare il modello di rendiconto disponibile sul sito del Ministero e redigere una relazione illustrativa.
Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla pubblicazione - da parte dell'Agenzia delle Entrate - dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi.

INVIO DOCUMENTAZIONE: solo se l’Associazione ha ricevuto un contributo 5 per mille per un importo uguale o superiore a 20.000 euro, deve inviare il modello di rendiconto tramite piattaforma predisposta dal Ministero.

RENDICONTAZIONE ACCANTONAMENTO: l’Associazione può accantonare tutta (o parte) della somma ricevuta a titolo di 5 per mille.

Nel 1° anno di rendicontazione, deve: indicare nel modello di rendiconto la quota parte accantonata, riportare nella relazione illustrativa le ragioni dell’accantonamento, allegare la relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Entro il 3° anno di rendicontazione, deve: specificare nel modello di rendiconto come ha impiegato la somma precedentemente accantonata.

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione relativa alla rendicontazione (modello di rendiconto, relazione illustrativa, ricevute raccomandata a.r. o invio della posta elettronica certificata, giustificativi delle spese addebitate al 5 per mille) deve essere conservata per 10 anni a partire dall’anno di rendicontazione.

PUBBLICAZIONE RENDICONTO: il Dlgs 111/2017, prevede la pubblicazione sul sito web associativo degli importi percepiti e del rendiconto con la relazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio del rendiconto e della relazione, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice, entro i 7 giorni successivi, da parte degli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro.

I seguenti link possono essere utili all’Associazione per effettuare approfondimenti specifici e per reperire modelli e norme giuridiche sul 5 per mille.

AGENZIA DELLE ENTRATE

ISTRUZIONI MINISTERIALI SULLA RENDICONTAZIONE

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