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Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025
Domanda: 

Vorremmo avere delucidazioni sull'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014.
In particolare, abbiamo in vigore una convenzione con un Comune per effettuare un servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus: si chiede pertanto di sapere se dobbiamo munirci dei certificati del casellario giudiziario per tutti i nostri volontari che effettuano tale servizio ed entro quanto tempo dobbiamo richiedere detti certificati.
Inoltre, i certificati suddetti devono essere tenuti in sede o devono essere consegnati al Comune, in virtù della convenzione sopra citata? In ogni caso (ne terremo una copia in sede) dobbiamo conservare i certificati o copia di essi sottochiave in applicazione alle vigenti leggi in materia di privacy: chi ne è il responsabile?

Risposta: 

Il DPR 14 novembre 2002, n. 313, così come integrato dall’art. 2 del Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 39, disciplina il “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”.
Il certificato penale deve essere richiesto dal datore di lavoro (Circolare del Ministero di giustizia del 3/4/2014) al casellario giudiziario del Tribunale, da intendersi tale con riferimento a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, quando intenda impiegare al lavoro una persona che ha contatti diretti e regolari con minori. Non si tratta del certificato penale generale ma del certificato che attesta se esistono condanne per reati contro minori o irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori. Essendo previsto come obbligo in capo al datore di lavoro, non è richiesto il consenso del lavoratore per richiederlo al casellario giudiziario.

Non è sanzionabile l’omessa richiesta del certificato nei confronti dei minori con riferimento a volontari ma, in considerazione della necessità di tutelare i minori anche in contesti di volontariato e considerato che il primo comma parla di impiego anche in attività volontarie organizzate, si ritiene che il legale rappresentante del sodalizio sia in ogni legittimato a richiederlo.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio ma è valido per tutta la durata del rapporto. Nel caso di nuovo contratto si rende necessario richiedere nuovamente il certificato. 

Nel caso in cui si abbia l'obbligo, i certificati devono essere conservati rispettando la normativa sulla privacy. Occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art.10 del Regolamento Ue n.679/2016 'Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati'.

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