Certificazione penale per le associazioni

Domanda: 

Vorremmo avere delucidazioni sull'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014.
In particolare, abbiamo in vigore una convenzione con un Comune per effettuare un servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus: si chiede pertanto di sapere se dobbiamo munirci dei certificati del casellario giudiziario per tutti i nostri volontari che effettuano tale servizio ed entro quanto tempo dobbiamo richiedere detti certificati.
Devono essere tenuti in sede o devono essere consegnati al Comune, in virtù della convenzione sopra citata? In ogni caso (ne terremo una copia in sede) dobbiamo conservare i certificati o copia di essi sottochiave in applicazione alle vigenti leggi in materia di privacy: chi ne è il responsabile?

Risposta: 

Secondo la Circolare interpretativa del 3 aprile 2014 e le note di chiarimento al Decreto citato, la certificazione penale non è richiesta per forme di collaborazione che non si strutturano all'interno di un definito rapporto di lavoro e quindi per i volontari.
Sicuramente per i lavoratori subordinati o parasubordinati vige tale obbligo.
Il Certificato non va richiesto nuovamente trascorsi i 6 mesi di validità del primo certificato.
La richiesta, da parte del committente, può essere presentata c/o qualsiasi Procura della Repubblica.
Se ci sono ritardi è possibile procedere all’assunzione o al conferimento dell’incarico in forza di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal lavoratore.
Nel caso in cui si abbia l'obbligo, i certificati devono essere conservati rispettando la normativa sulla privacy. Occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art.10 del Regolamento Ue n.679/2016 'Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati'.

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