Associazione come sostituto di imposta

Domanda: 

Una associazione si configura come sostituto d'imposta? Nel qual caso, si deve pagare la ritenuta d'acconto per la notula del notaio così come per le altre che verranno nel futuro?

Risposta: 

Secondo la Legge tributaria è sostituto d'imposta "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto". 
Quindi, anche la scrivente Associazione, quando corrisponde somme e valori che concorrono alla formazione del reddito imponibile di coloro che li ricevono (i percipienti), sono tenuti ad operare ritenute. Può essere frequente infatti che, pur nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'associazione si avvalga di personale retribuito legato da vari vincoli: dal rapporto di tipo libero professionale al lavoro dipendente. In pratica, quando vengono erogati determinati tipi di reddito, il sostituto di imposta deve effettuare una ritenuta e quindi trattenere una somma di denaro, il cui importo percentuale è stabilito dalla Legge, e versarlo entro un certo tempo all'amministrazione finanziaria. Generalmente queste ritenute sono a titolo di acconto: in altri termini, costituiscono semplicemente una anticipazione di imposta all'erario. Il soggetto che ha subito la ritenuta, ovviamente, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi scomputerà le somme delle relative ritenute subite. In alcune ipotesi, viceversa, la ritenuta ha natura definitiva e quindi estingue totalmente l'obbligazione tributaria. L'associazione sostituto di imposta, oltre versare nei termini stabiliti la ritenuta effettuata, ha diversi obblighi conseguenti a tale adempimento sostanziale tra i quali, di particolare importanza, risulta la dichiarazione annuale mod. 770.
Non sono previsti esoneri o esenzioni per le associazioni dall'adempimento in questione.

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